Art. 2.

      1. Il Governo trasmette lo schema di testo unico di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.